A seguito dell’entrata in vigore del DL 124/2019 convertito con modificazioni in
L. 157/2019, a decorrere dal 1.1.2020 (versamento delle imposte dal 17.2.2020), in caso di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, il committente, sostituto di imposta, è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria, nonché alle imprese subappaltatrici, che sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento (mod. F24) relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
I SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti - sostituti d’imposta - residenti in Italia,
- che affidano ad un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi;
- di importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro;
- tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- caratterizzati da:
- prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,
- con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
I committenti hanno l’obbligo di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria ed alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento (mod. F24) relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Con ris. 108/2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.
OBBLIGHI PER LE IMPRESE
Le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici hanno l’obbligo:
- di effettuare il versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione;
- di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice) le suddette deleghe di pagamento (mod. F24) entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento;
- di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice), sempre nel medesimo termine di 5 giorni, un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato dal committente, con il dettaglio:
- delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
- dell’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore.
DIVIETO DI COMPENSAZIONE
Relativamente alle compensazioni vigono due diversi regimi:
- per le ritenute esposte distintamente sulle deleghe riferibili ai vari committenti è espressamente esclusa la “possibilità di compensazione”;
- per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi, esposti su una delega diversa da quelle di cui sopra, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, è parimenti esclusa la possibilità di compensazione quale modalità di estinzione delle suddette obbligazioni.
Qualora l’impresa appaltatrice o affidataria o le imprese subappaltatrici non adempiano all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
ESENZIONI
Le nuove disposizioni non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici/
subappaltatrici/affidatarie comunicano al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista, dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La certificazione attestante la presenza dei predetti requisiti è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità 4 mesi dalla data del rilascio.
SANZIONI
Qualora il committente non richieda copia delle deleghe di pagamento e non sospenda il pagamento dei corrispettivi a seguito dell’omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore, affidatario o subappaltatore, esso è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.