Dal 1.1.2019 trovano applicazione le nuove tariffe dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”, la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la tariffa della gestione navigazione, approvate con i DM 27.2.2019 e, per consentirne l’applicazione, sono stati differiti tutti i termini riguardanti l’Autoliquidazione 2018/2019.
Sul punto, l’INAIL è intervenuto con la nota 3.4.2019 n. 5453, fornendo le istruzioni operative per l’autoliquidazione, la cui scadenza è stata fissata per il prossimo 16.5.2019.
NOVITÀ
Tra le principali novità si ricordano le seguenti:
- dal 1.1.2019 alle lavorazioni classificate con il tasso medio ponderato è attribuito uno specifico tasso medio per ciascuna lavorazione eventualmente ridotto o aumentato in base all’andamento infortunistico e agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È prevista la cessazione con operazione centralizzata delle polizze “ponderate” al 31.12.2018 e l’istituzione dal 1.1.2019 di apposite nuove PAT con relativa polizza dipendenti, con attribuzione ad ogni singola lavorazione del corrispondente tasso medio, eventualmente oscillato in base all’andamento infortunistico della polizza “ponderata” cessata. La PAT preesistente sui cui è presente la polizza “ponderata” non viene cessata nel caso in cui sia presente un’altra polizza (ad esempio una polizza autonomi artigiani, una polizza RX, eccetera);
- dall’1.1.2019 la riduzione contributiva dell’11,50% del settore edile di cui al DL 244/95 non è più applicabile ai premi assicurativi;
- i tassi della nuova tariffa dei premi 2019 del settore navigazione non comprendono più l’addizionale dell’1% prevista dal DPR 1124/65; ai premi di rata anticipata 2019 del settore navigazione deve essere pertanto applicata l’addizionale 1% con le stesse modalità già seguite per tutti gli altri premi;
- il premio supplementare per l’assicurazione obbligatoria dei maggiori rischi di palombari e sommozzatori e del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia, imbarcati su qualsiasi tipo di naviglio, è stato ricompreso nei tassi della predetta tariffa; pertanto la maggiorazione del 5% si applica solo alla regolazione 2018;
- il premio supplementare silicosi e asbestosi previsto dal DPR 1124/65 è dovuto per il solo premio di regolazione 2018 e non è dovuto per la rata 2019;
- per il triennio 2018-2020 non si applica l’addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto.
Adempimenti e scadenze
Entro il 16.5.2019 il datore di lavoro deve:
- presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale opzione per il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione, nonché la domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari”, “Alpi online” o per il settore marittimo, il servizio “Invio retribuzioni e calcolo del premio”;
- pagare il premio di autoliquidazione e i contributi associativi (devono essere versati in unica soluzione) mediante il modello F24;
- inviare la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio online “Riduzione presunto”, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora si presuma di erogare per l’anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell’anno precedente;
- presentare il modulo “Autocertificazione per sconto settore edile” da trasmettere via PEC alla sede competente per fruire della riduzione dell’11,50% alla regolazione 2018.
Rateazione del premio di assicurazione
Il premio annuale di autoliquidazione, anziché in unica soluzione, può essere pagato in 4 rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.
Per effetto del rinvio al 16.5.2019 della scadenza del pagamento del premio di autoliquidazione 2018-2019 le prime 2 rate devono essere versate entro il 16.5.2019 senza maggiorazione degli interessi; le rate successive devono essere versate entro il giorno 20.8.2019 e 18.11.2019 maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2018 pari a 1,07%.
Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta.